Sentenza 21/1970 (ECLI:IT:COST:1970:21)
Massima numero 4867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
11/02/1970; Decisione del
11/02/1970
Deposito del 18/02/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 21/70. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INDICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - MANCANZA - CONFIGURABILITA' DI UN ERRORE MATERIALE - ESCLUSIONE - PROFILO DEL CONTRASTO CON IL PRECETTO COSTITUZIONALE INVOCATO (NEL CASO, ART. 48 COST.) - MANCATA PRECISAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - LEGGE 7 OTTOBRE 1947, N. 1058, ART. 1, N. 3, IN MATERIA DI ELETTORATO ATTIVO E DI REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 21/70. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INDICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - MANCANZA - CONFIGURABILITA' DI UN ERRORE MATERIALE - ESCLUSIONE - PROFILO DEL CONTRASTO CON IL PRECETTO COSTITUZIONALE INVOCATO (NEL CASO, ART. 48 COST.) - MANCATA PRECISAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - LEGGE 7 OTTOBRE 1947, N. 1058, ART. 1, N. 3, IN MATERIA DI ELETTORATO ATTIVO E DI REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Qualora nella ordinanza promotrice del giudizio di legittimita' costituzionale, si impugni una disposizione, cosi' come indicata, inesistente, e non sia in altro modo possibile, non essendo fra l'altro configurabile un errore materiale, individuarla, e neppure sia precisato il profilo sotto il quale si dovrebbe considerare il denunciato contrasto fra la disposizione stessa e la norma costituzionale invocata, la questione sollevata va senz'altro dichiarata inammissibile. (Nella specie la questione era stata formulata, dalla commissione elettorale mandamentale di Pistoia, in riferimento all'art. 48 della Costituzione, nei confronti dello "art. 1 n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058", sull'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali, - nella quale un art. 1 n. 3 non figura - in seguito alla cancellazione dalle locali liste elettorali, per non chiarite ragioni, di alcuni cittadini).
Qualora nella ordinanza promotrice del giudizio di legittimita' costituzionale, si impugni una disposizione, cosi' come indicata, inesistente, e non sia in altro modo possibile, non essendo fra l'altro configurabile un errore materiale, individuarla, e neppure sia precisato il profilo sotto il quale si dovrebbe considerare il denunciato contrasto fra la disposizione stessa e la norma costituzionale invocata, la questione sollevata va senz'altro dichiarata inammissibile. (Nella specie la questione era stata formulata, dalla commissione elettorale mandamentale di Pistoia, in riferimento all'art. 48 della Costituzione, nei confronti dello "art. 1 n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058", sull'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali, - nella quale un art. 1 n. 3 non figura - in seguito alla cancellazione dalle locali liste elettorali, per non chiarite ragioni, di alcuni cittadini).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 48
Altri parametri e norme interposte