Ordinanza 22/1970 (ECLI:IT:COST:1970:22)
Massima numero 4868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
11/02/1970; Decisione del
11/02/1970
Deposito del 18/02/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 22/70. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PERSONALE DIPENDENTE DALL'E.N.E.L. - D.P.R. 17 MARZO 1965, N. 144, CONTENENTE NORME SUL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA - NECESSITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
ORD. 22/70. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PERSONALE DIPENDENTE DALL'E.N.E.L. - D.P.R. 17 MARZO 1965, N. 144, CONTENENTE NORME SUL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA - NECESSITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
La Corte costituzionale deve restituire gli atti al giudice a quo quando sia necessario acquisire al processo dati indispensabili per giudicare della rilevanza della questione, che non emergono dall'ordinanza di rinvio.
La Corte costituzionale deve restituire gli atti al giudice a quo quando sia necessario acquisire al processo dati indispensabili per giudicare della rilevanza della questione, che non emergono dall'ordinanza di rinvio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte