Sentenza 25/1970 (ECLI:IT:COST:1970:25)
Massima numero 4871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
12/02/1970; Decisione del
12/02/1970
Deposito del 23/02/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 25/70. PROCESSO PENALE - IMPUTATO DETENUTO - ART. 168, COMMA SECONDO, COD. PROC. PEN. - NOTIFICAZIONI - OBBLIGO DI ESEGUIRLE IN MANI PROPRIE SOLO SE LO STATO DI DETENZIONE RISULTI DAGLI ATTI - CONSEGUENZE - POSSIBILITA', IN MANCANZA DI TALE CONDIZIONE, CHE LE NOTIFICAZIONI SIANO ESEGUITE, AI SENSI DELL'ART. 170 COD. PROC. PEN., NELLE FORME PREVISTE PER GLI IRREPERIBILI - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - POSSIBILITA', ALTRESI', CHE LE NOTIFICHE SIANO ESEGUITE NEI LUOGHI DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO ELETTO, DELL'IMPUTATO DETENUTO - CONTRASTO CON L'ART. 24, COMMA SECONDO, COST. - ESCLUSIONE.
SENT. 25/70. PROCESSO PENALE - IMPUTATO DETENUTO - ART. 168, COMMA SECONDO, COD. PROC. PEN. - NOTIFICAZIONI - OBBLIGO DI ESEGUIRLE IN MANI PROPRIE SOLO SE LO STATO DI DETENZIONE RISULTI DAGLI ATTI - CONSEGUENZE - POSSIBILITA', IN MANCANZA DI TALE CONDIZIONE, CHE LE NOTIFICAZIONI SIANO ESEGUITE, AI SENSI DELL'ART. 170 COD. PROC. PEN., NELLE FORME PREVISTE PER GLI IRREPERIBILI - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - POSSIBILITA', ALTRESI', CHE LE NOTIFICHE SIANO ESEGUITE NEI LUOGHI DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO ELETTO, DELL'IMPUTATO DETENUTO - CONTRASTO CON L'ART. 24, COMMA SECONDO, COST. - ESCLUSIONE.
Testo
In termini di ragionevolezza e di giustizia la stridente contraddizione fra la condizione di irreperibilita' e lo stato di detenzione, vieta di ammettere che alle notificazioni all'imputato, detenuto per un processo diverso da quello per cui le notificazioni debbono essere eseguite, si proceda, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen., col rito previsto per gli irreperibili. Pertanto l'art. 168, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui, subordinando l'obbligo - previsto come regola per le notifiche all'imputato detenuto - della notificazione in mani proprie, alla condizione che lo stato di detenzione risulti dagli atti del procedimento, consente, nella suddetta ipotesi (secondo un indirizzo della giurisprudenza) tale possibilita', va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24, comma secondo Cost.. Il contrasto con il precetto costituzionale non puo' invece ritenersi sussistente allorche' le notifiche all'imputato' detenuto, se la detenzione non risulti dagli atti, siano eseguite - come anche l'art. 168 consente - ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., mediante consegna della copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio eletto. La notifica in tal modo effettuata deve infatti considerarsi valida a raggiungere l'imputato.
In termini di ragionevolezza e di giustizia la stridente contraddizione fra la condizione di irreperibilita' e lo stato di detenzione, vieta di ammettere che alle notificazioni all'imputato, detenuto per un processo diverso da quello per cui le notificazioni debbono essere eseguite, si proceda, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen., col rito previsto per gli irreperibili. Pertanto l'art. 168, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui, subordinando l'obbligo - previsto come regola per le notifiche all'imputato detenuto - della notificazione in mani proprie, alla condizione che lo stato di detenzione risulti dagli atti del procedimento, consente, nella suddetta ipotesi (secondo un indirizzo della giurisprudenza) tale possibilita', va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24, comma secondo Cost.. Il contrasto con il precetto costituzionale non puo' invece ritenersi sussistente allorche' le notifiche all'imputato' detenuto, se la detenzione non risulti dagli atti, siano eseguite - come anche l'art. 168 consente - ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., mediante consegna della copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio eletto. La notifica in tal modo effettuata deve infatti considerarsi valida a raggiungere l'imputato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte