Ordinanza 94/2020 (ECLI:IT:COST:2020:94)
Massima numero 43424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
22/04/2020; Decisione del
22/04/2020
Deposito del 15/05/2020; Pubblicazione in G. U. 20/05/2020
Titolo
Previdenza - Dipendenti pubblici - Sospensione, dal 3 novembre 1997 al 31 dicembre 1997, del diritto al pensionamento di anzianità anticipato - Rinvio al 1° aprile 1998 per l'accesso allo stesso - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
Previdenza - Dipendenti pubblici - Sospensione, dal 3 novembre 1997 al 31 dicembre 1997, del diritto al pensionamento di anzianità anticipato - Rinvio al 1° aprile 1998 per l'accesso allo stesso - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Puglia, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 59, commi 54 e 55, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del d.m. 30 marzo 1998, in quanto, rispettivamente, confermano, per il periodo dal 3 novembre 1997 al 1° gennaio 1998, la sospensione delle previgenti norme attributive del diritto, con decorrenza nel periodo suindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile e demandano a un successivo decreto ministeriale i termini di accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori che avessero presentato, antecedentemente al 3 novembre 1997 domanda, accettata dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1° aprile 1998. Le disposizioni impugnate realizzano un ragionevole contemperamento tra le finalità di riequilibrio del sistema pensionistico, con rilevanti e evidenti benefici sulla finanza pubblica, e la compressione delle aspettative dei soggetti incisi dall'intervento, in quanto consistente in una limitata posticipazione della decorrenza del trattamento pensionistico. (Precedenti citati: sentenze n. 245 del 1997, n. 417 del 1996 e n. 439 del 1994; ordinanze n. 145 del 2011, n. 10 del 2011, n. 319 del 2001, n. 18 del 2001 e n. 318 del 1997).
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Puglia, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 59, commi 54 e 55, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del d.m. 30 marzo 1998, in quanto, rispettivamente, confermano, per il periodo dal 3 novembre 1997 al 1° gennaio 1998, la sospensione delle previgenti norme attributive del diritto, con decorrenza nel periodo suindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile e demandano a un successivo decreto ministeriale i termini di accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori che avessero presentato, antecedentemente al 3 novembre 1997 domanda, accettata dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1° aprile 1998. Le disposizioni impugnate realizzano un ragionevole contemperamento tra le finalità di riequilibrio del sistema pensionistico, con rilevanti e evidenti benefici sulla finanza pubblica, e la compressione delle aspettative dei soggetti incisi dall'intervento, in quanto consistente in una limitata posticipazione della decorrenza del trattamento pensionistico. (Precedenti citati: sentenze n. 245 del 1997, n. 417 del 1996 e n. 439 del 1994; ordinanze n. 145 del 2011, n. 10 del 2011, n. 319 del 2001, n. 18 del 2001 e n. 318 del 1997).
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/1997
n. 449
art. 59
co. 54
legge
27/12/1997
n. 449
art. 59
co. 55
30/03/1998
n.
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte