Sentenza 27/1970 (ECLI:IT:COST:1970:27)
Massima numero 4877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
12/02/1970; Decisione del
12/02/1970
Deposito del 23/02/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 27/70 D. LAVORO - CONTRATTI COLLETTIVI - ATTO DEL 26 LUGLIO 1956, RELATIVO AI DIPENDENTI DA IMPRESE DI PANIFICAZIONE - HA I REQUISITI SOGGETTIVI DEL CONTRATTO COLLETTIVO - D.P.R. 27 NOVEMBRE 1960, N. 1798 - ESTENSIONE "ERGA OMNES" DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NELL'ATTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 76; LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741).
SENT. 27/70 D. LAVORO - CONTRATTI COLLETTIVI - ATTO DEL 26 LUGLIO 1956, RELATIVO AI DIPENDENTI DA IMPRESE DI PANIFICAZIONE - HA I REQUISITI SOGGETTIVI DEL CONTRATTO COLLETTIVO - D.P.R. 27 NOVEMBRE 1960, N. 1798 - ESTENSIONE "ERGA OMNES" DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NELL'ATTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 76; LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741).
Testo
Non ha fondamento la tesi secondo cui il decreto legislativo 27 novembre 1960, n. 1798, recependo il contenuto dell'atto 26 luglio 1956, avrebbe esteso erga omnes le clausole, non di un contratto collettivo vero e proprio, ma della redazione provvisoria di un futuro contratto. Il comportamento delle associazioni sindacali locali e dei singoli iscritti, nonche' delle stesse associazioni nazionali, non veniva a sanare un preteso vizio dell'atto 26 luglio 1956, ma confermava che la volonta' delle parti che lo avevano posto in essere era stata quella di stipulare un vero e proprio contratto collettivo (a parte il perfezionamento del suo testo), e dimostrava che, nel contratto spiegava la sua piena efficacia normativa rispetto agli iscritti alle associazioni di categoria. Legittimamente quindi il decreto del Presidente della Repubblica si uniformo' a tale disciplina, al fine di assicurare a tutti gli appartenenti alle categorie interessate i minimi di trattamento economico e normativo con essa stabiliti e fino a quel momento osservati nei limiti degli iscritti alle associazioni.
Non ha fondamento la tesi secondo cui il decreto legislativo 27 novembre 1960, n. 1798, recependo il contenuto dell'atto 26 luglio 1956, avrebbe esteso erga omnes le clausole, non di un contratto collettivo vero e proprio, ma della redazione provvisoria di un futuro contratto. Il comportamento delle associazioni sindacali locali e dei singoli iscritti, nonche' delle stesse associazioni nazionali, non veniva a sanare un preteso vizio dell'atto 26 luglio 1956, ma confermava che la volonta' delle parti che lo avevano posto in essere era stata quella di stipulare un vero e proprio contratto collettivo (a parte il perfezionamento del suo testo), e dimostrava che, nel contratto spiegava la sua piena efficacia normativa rispetto agli iscritti alle associazioni di categoria. Legittimamente quindi il decreto del Presidente della Repubblica si uniformo' a tale disciplina, al fine di assicurare a tutti gli appartenenti alle categorie interessate i minimi di trattamento economico e normativo con essa stabiliti e fino a quel momento osservati nei limiti degli iscritti alle associazioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte