Sentenza 28/1970 (ECLI:IT:COST:1970:28)
Massima numero 4880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
12/02/1970; Decisione del
12/02/1970
Deposito del 23/02/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 28/70 C. SOCIETA' ASSICURATRICI - IMPOSTA DI PUBBLICITA' - D.P.R. 24 GIUGNO 1954, N. 342, ART. 4 TARIFFA ALLEGATO A - PRETESO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 27 DICEMBRE 1952, N. 3596 - INSUSSISTENZA - MANTENIMENTO DEI REQUISITI RICHIESTI DAL SISTEMA ANTERIORE - NON VIOLA GLI ARTT. 76 E 77, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 28/70 C. SOCIETA' ASSICURATRICI - IMPOSTA DI PUBBLICITA' - D.P.R. 24 GIUGNO 1954, N. 342, ART. 4 TARIFFA ALLEGATO A - PRETESO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 27 DICEMBRE 1952, N. 3596 - INSUSSISTENZA - MANTENIMENTO DEI REQUISITI RICHIESTI DAL SISTEMA ANTERIORE - NON VIOLA GLI ARTT. 76 E 77, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Secondo il sistema normativo in materia di imposta dovuta da parte delle societa' assicuratrici per le targhe o tabelle pubblicitarie da apporsi sulle cose assicurate, vigenti anteriormente alla legge delegante 27 dicembre 1952, n. 3596, e considerato nel suo complesso, la base dell'accertamento era spostata dai dati singoli di concreta utilizzazione di targhe e tabelle a dati anteriori, rappresentati percentualmente dai premi risultanti dal bilancio di competenza, e come tali sostanzialmente sganciati dalla materialita' dell'evento pubbicitario. La formula usata dalla legge delega 27 dicembre 1952 sopra menzionata dimostra che non si e' inteso abrogare o modificare il sistema precedente, e il decreto delegato 24 giugno 1954, n. 342, risulta conforme ai detti principi, avendo mantenuto, nella fissazione dei cardini del sistema, i concetti ed i requisiti di virtualita' in base a denuncia e di riferimento percentuale ai premi di competenza. Pertanto e' infondata la censura di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega sollevata contro la nota marginale all'art. 4 della tariffa allegato A del D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, secondo cui l'imposta deve essere corrisposta indipendentemente dall'effettiva distribuzione delle tabelle e targhe.
Secondo il sistema normativo in materia di imposta dovuta da parte delle societa' assicuratrici per le targhe o tabelle pubblicitarie da apporsi sulle cose assicurate, vigenti anteriormente alla legge delegante 27 dicembre 1952, n. 3596, e considerato nel suo complesso, la base dell'accertamento era spostata dai dati singoli di concreta utilizzazione di targhe e tabelle a dati anteriori, rappresentati percentualmente dai premi risultanti dal bilancio di competenza, e come tali sostanzialmente sganciati dalla materialita' dell'evento pubbicitario. La formula usata dalla legge delega 27 dicembre 1952 sopra menzionata dimostra che non si e' inteso abrogare o modificare il sistema precedente, e il decreto delegato 24 giugno 1954, n. 342, risulta conforme ai detti principi, avendo mantenuto, nella fissazione dei cardini del sistema, i concetti ed i requisiti di virtualita' in base a denuncia e di riferimento percentuale ai premi di competenza. Pertanto e' infondata la censura di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega sollevata contro la nota marginale all'art. 4 della tariffa allegato A del D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, secondo cui l'imposta deve essere corrisposta indipendentemente dall'effettiva distribuzione delle tabelle e targhe.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte