Ordinanza 30/1970 (ECLI:IT:COST:1970:30)
Massima numero 4882
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  12/02/1970;  Decisione del  12/02/1970
Deposito del 23/02/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 30/70. PROCESSO PENALE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COD. PROC. PEN., ART. 134, SECONDO COMMA - DIVIETO AGLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI RICEVERE LA NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Poiche' l'art. 134, secondo comma, del cod. proc. penale, nella parte in cui fa' divieto agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria di ricevere la nomina del difensore di fiducia e' stato dichiarato illegittimo con la sent. n. 148 del 1969, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta, riguardo alla medesima norma, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza 12 ottobre 1968 del Pretore di Recanati (G.U. n. 318 del 14 dicembre 1968, n. 234 del r.o. 1968).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte