Sentenza 95/2020 (ECLI:IT:COST:2020:95)
Massima numero 42966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
30/01/2020; Decisione del
30/01/2020
Deposito del 20/05/2020; Pubblicazione in G. U. 27/05/2020
Titolo
Esecuzione penale - Pene pecuniarie inflitte dal Giudice di pace - Conversione per insolvibilità del debitore - Giudice competente - Magistrato di sorveglianza - Denunciato eccesso di delega - Intervenuta pronuncia della Cassazione in sede di risoluzione del conflitto di competenza - Effetto preclusivo su ogni indagine relativa alla competenza - Conseguente difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Esecuzione penale - Pene pecuniarie inflitte dal Giudice di pace - Conversione per insolvibilità del debitore - Giudice competente - Magistrato di sorveglianza - Denunciato eccesso di delega - Intervenuta pronuncia della Cassazione in sede di risoluzione del conflitto di competenza - Effetto preclusivo su ogni indagine relativa alla competenza - Conseguente difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Pisa in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuiva al giudice di pace, in funzione di giudice dell'esecuzione, la competenza in tema di conversione per insolvibilità del condannato delle pene pecuniarie inflitte dallo stesso giudice onorario, in deroga alla generale competenza del magistrato di sorveglianza in materia, prevista dall'art. 660 cod. proc. pen. La questione è stata sollevata, per quanto emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, dopo che la Corte di cassazione aveva dichiarato la competenza del giudice a quo pronunciandosi in sede di risoluzione del conflitto di competenza insorto tra quest'ultimo e il Giudice di pace di Asti. Per l'effetto vincolante delle decisioni della Cassazione in materia di competenza, previsto dall'art. 25 cod. proc. pen., è dunque impedito di rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto, rimanendo ogni ulteriore indagine sul punto definitivamente preclusa: con la conseguenza che nessuna influenza potrebbe avere la pronuncia di accoglimento nel giudizio a quo.
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Pisa in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuiva al giudice di pace, in funzione di giudice dell'esecuzione, la competenza in tema di conversione per insolvibilità del condannato delle pene pecuniarie inflitte dallo stesso giudice onorario, in deroga alla generale competenza del magistrato di sorveglianza in materia, prevista dall'art. 660 cod. proc. pen. La questione è stata sollevata, per quanto emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, dopo che la Corte di cassazione aveva dichiarato la competenza del giudice a quo pronunciandosi in sede di risoluzione del conflitto di competenza insorto tra quest'ultimo e il Giudice di pace di Asti. Per l'effetto vincolante delle decisioni della Cassazione in materia di competenza, previsto dall'art. 25 cod. proc. pen., è dunque impedito di rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto, rimanendo ogni ulteriore indagine sul punto definitivamente preclusa: con la conseguenza che nessuna influenza potrebbe avere la pronuncia di accoglimento nel giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 299
co.
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 42
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte