Sentenza 32/1970 (ECLI:IT:COST:1970:32)
Massima numero 4886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  26/02/1970;  Decisione del  26/02/1970
Deposito del 04/03/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4884  4885  4887  4888  4889


Titolo
SENT. 32/70 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - SISTEMA SANZIONATORIO - TRASGRESSIONI A NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DEI REGOLAMENTI COMUNALI E PROVINCIALI - LEGGE 3 MAGGIO 1967, N. 317, ARTT. 8 E 9 - OPPOSIZIONE AL PRETORE AVVERSO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - NON VIOLA L'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - CONFORMITA' AI PRINCIPI SULLA DISCRIMINAZIONE TRA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONE ORDINARIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'opposizione al pretore, preveduta dagli artt. 8 e 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, rientra nel sistema dei principi che regolano la discriminazione tra giurisdizione ordinarie e giurisdizione amministrativa e non e' in contrasto con l'art. 113 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte