Sentenza 32/1970 (ECLI:IT:COST:1970:32)
Massima numero 4889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  26/02/1970;  Decisione del  26/02/1970
Deposito del 04/03/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4884  4885  4886  4887  4888


Titolo
SENT. 32/70 F. CIRCOLAZIONE STRADALE - SISTEMA SANZIONATORIO - TRASGRESSIONI A NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DEI REGOLAMENTI COMUNALI E PROVINCIALI - LEGGE 3 MAGGIO 1967, N. 317, ARTT. 8 E 9 - EMANAZIONE DELLE ORDINANZE AMMINISTRATIVE E IMPUGNATIVA DELLE STESSE - DISCIPLINA - NON CREA GIURISDIZIONE SPECIALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 102 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disciplina della emanazione delle ordinanze amministrative e della impugnativa delle medesime adottata dagli artt. 8 e 9 della legge n. 317 del 1967, risulta, cosi', conforme alle vigenti leggi relative alla discriminazione tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa e, quindi, non puo' affermarsi che con le dette norme sia stata creata una giurisdizione speciale, in contrasto con l'art. 102 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte