Sentenza 33/1970 (ECLI:IT:COST:1970:33)
Massima numero 4891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
26/02/1970; Decisione del
26/02/1970
Deposito del 04/03/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 33/70 B. RESPONSABILITA' PENALE - IMPUTABILITA' - UBRIACHEZZA VOLONTARIA O COLPOSA - COD. PEN., ART. 92, PRIMO COMMA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL VIZIO DI MENTE E ALL'UBRIACHEZZA ACCIDENTALE - RAGIONEVOLEZZA - RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'UBRIACO VOLONTARIO O COLPOSO, QUALE AUTORE DI REATO, E FUNZIONE EMENDATIVA DELLA PENA - NON VIOLA L'ART. 27 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 33/70 B. RESPONSABILITA' PENALE - IMPUTABILITA' - UBRIACHEZZA VOLONTARIA O COLPOSA - COD. PEN., ART. 92, PRIMO COMMA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL VIZIO DI MENTE E ALL'UBRIACHEZZA ACCIDENTALE - RAGIONEVOLEZZA - RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'UBRIACO VOLONTARIO O COLPOSO, QUALE AUTORE DI REATO, E FUNZIONE EMENDATIVA DELLA PENA - NON VIOLA L'ART. 27 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'incapacita' naturale per infermita' di mente configura una situazione fenomenicamente ed eziologicamente diversa dall'ubriachezza, che, stante la diversita' dei soggetti che cadono o si pongono in tale stato, non puo' essere sottoposta ad una disciplina unitaria. La ragione delle differenza normativa tra ubriachezza derivata o ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore sta nell'intento del legislatore di reprimere l'ubriachezza come male sociale e nella considerazione che, nella seconda ipotesi, l'ubriaco che ha commesso un reato, si e' posto volontariamente o colposamente in condizione di commetterlo e risponde di una condotta antidecorosa. E' pertanto da escludere che violi l'art. 3 della Costituzione la norma contenuta nell'art. 92, primo comma, del cod. penale, la quale ha, bensi', dato o da' ancora luogo a critiche severe sul piano della logica e della psicopatologia, ma considerata in relazione al fine, non puo' dirsi viziata di irragionevolezza. E' anche da escludere la violazione dell'art. 27 della Costituzione, sia perche' chi si ubriaca (per sua volonta' o per sua colpa) e commette un reato, risponde del proprio comportamento, sia perche' la pena irrogata, oltre a non differire da quella a cui soggiace ogni autore di reato, non puo' ritenersi non emendativa, essendo diretta ad attivare, nel condannato, una controspinta all'abuso dell'alcool (ubriachezza volontaria) o a provocare un energico richiamo alla temperanza e alla moderazione (ubriachezza colposa).
L'incapacita' naturale per infermita' di mente configura una situazione fenomenicamente ed eziologicamente diversa dall'ubriachezza, che, stante la diversita' dei soggetti che cadono o si pongono in tale stato, non puo' essere sottoposta ad una disciplina unitaria. La ragione delle differenza normativa tra ubriachezza derivata o ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore sta nell'intento del legislatore di reprimere l'ubriachezza come male sociale e nella considerazione che, nella seconda ipotesi, l'ubriaco che ha commesso un reato, si e' posto volontariamente o colposamente in condizione di commetterlo e risponde di una condotta antidecorosa. E' pertanto da escludere che violi l'art. 3 della Costituzione la norma contenuta nell'art. 92, primo comma, del cod. penale, la quale ha, bensi', dato o da' ancora luogo a critiche severe sul piano della logica e della psicopatologia, ma considerata in relazione al fine, non puo' dirsi viziata di irragionevolezza. E' anche da escludere la violazione dell'art. 27 della Costituzione, sia perche' chi si ubriaca (per sua volonta' o per sua colpa) e commette un reato, risponde del proprio comportamento, sia perche' la pena irrogata, oltre a non differire da quella a cui soggiace ogni autore di reato, non puo' ritenersi non emendativa, essendo diretta ad attivare, nel condannato, una controspinta all'abuso dell'alcool (ubriachezza volontaria) o a provocare un energico richiamo alla temperanza e alla moderazione (ubriachezza colposa).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte