Sentenza 34/1970 (ECLI:IT:COST:1970:34)
Massima numero 4893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
26/02/1970; Decisione del
26/02/1970
Deposito del 04/03/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 34/70 A. PROCESSO CIVILE - SOSPENSIONE - COD. PROC. CIV., ART. 297, PRIMO COMMA - FISSAZIONE DELLA NUOVA UDIENZA DOPO LA SOSPENSIONE - TERMINE - DECORRENZA DALLA CESSAZIONE DELLA CAUSA DI SOSPENSIONE ANZICHE' DALLA CONOSCENZA CHE NE ABBIANO LE PARTI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 34/70 A. PROCESSO CIVILE - SOSPENSIONE - COD. PROC. CIV., ART. 297, PRIMO COMMA - FISSAZIONE DELLA NUOVA UDIENZA DOPO LA SOSPENSIONE - TERMINE - DECORRENZA DALLA CESSAZIONE DELLA CAUSA DI SOSPENSIONE ANZICHE' DALLA CONOSCENZA CHE NE ABBIANO LE PARTI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' illegittimo l'art. 297, comma primo, del Cod. proc. civile, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione, anziche' dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.
E' illegittimo l'art. 297, comma primo, del Cod. proc. civile, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione, anziche' dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte