Sentenza 34/1970 (ECLI:IT:COST:1970:34)
Massima numero 4893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  26/02/1970;  Decisione del  26/02/1970
Deposito del 04/03/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4894  4895


Titolo
SENT. 34/70 A. PROCESSO CIVILE - SOSPENSIONE - COD. PROC. CIV., ART. 297, PRIMO COMMA - FISSAZIONE DELLA NUOVA UDIENZA DOPO LA SOSPENSIONE - TERMINE - DECORRENZA DALLA CESSAZIONE DELLA CAUSA DI SOSPENSIONE ANZICHE' DALLA CONOSCENZA CHE NE ABBIANO LE PARTI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' illegittimo l'art. 297, comma primo, del Cod. proc. civile, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione, anziche' dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte