Sentenza 34/1970 (ECLI:IT:COST:1970:34)
Massima numero 4894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
26/02/1970; Decisione del
26/02/1970
Deposito del 04/03/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 34/70 B. PROCESSO CIVILE - SOSPENSIONE - COD. PROC. CIV., ART. 297, PRIMO COMMA - RICHIESTA DELLE PARTI PER LA FISSAZIONE DELLA NUOVA UDIENZA DOPO LA SOSPENSIONE - RAZIONALITA' - TERMINE PER LA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - DECORRENZA DA FATTI NON CONOSCIUTI O DIFFICILMENTE CONOSCIBILI DALLE PARTI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 34/70 B. PROCESSO CIVILE - SOSPENSIONE - COD. PROC. CIV., ART. 297, PRIMO COMMA - RICHIESTA DELLE PARTI PER LA FISSAZIONE DELLA NUOVA UDIENZA DOPO LA SOSPENSIONE - RAZIONALITA' - TERMINE PER LA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - DECORRENZA DA FATTI NON CONOSCIUTI O DIFFICILMENTE CONOSCIBILI DALLE PARTI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Nell'ipotesi di sospensione del processo, di cui all'art. 297 c.p.c., anche se appare razionale che sia assegnato agli interessati e non all'ufficio il compito di rimettere in moto il meccanismo del processo dopo che sia venuta meno la causa della sospensione, non puo' dirsi legittimo, in relazione all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, il criterio secondo cui la decorrenza del relativo termine semestrale per la prosecuzione del giudizio e' ricollegata a fatti che, in ipotesi non eccezionali ne' rare, dalle parti del processo sospeso non sono conosciuti non solo all'atto in cui essi si verificano, ma neppure successivamente, o sono conoscibili solo con l'impiego di una diligenza piu' che normale.
Nell'ipotesi di sospensione del processo, di cui all'art. 297 c.p.c., anche se appare razionale che sia assegnato agli interessati e non all'ufficio il compito di rimettere in moto il meccanismo del processo dopo che sia venuta meno la causa della sospensione, non puo' dirsi legittimo, in relazione all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, il criterio secondo cui la decorrenza del relativo termine semestrale per la prosecuzione del giudizio e' ricollegata a fatti che, in ipotesi non eccezionali ne' rare, dalle parti del processo sospeso non sono conosciuti non solo all'atto in cui essi si verificano, ma neppure successivamente, o sono conoscibili solo con l'impiego di una diligenza piu' che normale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte