Sentenza 34/1970 (ECLI:IT:COST:1970:34)
Massima numero 4895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  26/02/1970;  Decisione del  26/02/1970
Deposito del 04/03/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4893  4894


Titolo
SENT. 34/70 C. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - NON CONSENTE CHE SI IMPONGANO ALLE PARTI ATTIVITA' NON FACILI O INIDONEE AL RISULTATO DA PERSEGUIRE - ACCERTAMENTO DA COMPIERSI NELLE SINGOLE FATTISPECIE PROCESSUALI.

Testo
Al fine di valutare se in concreto, con riferimento a determinate fattispecie processuali, sia rispettato il principio costituzionale di cui al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, deve valutarsi se alla parte non siano addossati oneri consistenti in attivita' non facili a compiersi e comunque non sempre idonee al conseguimento del risultato perseguito.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte