Ordinanza 36/1970 (ECLI:IT:COST:1970:36)
Massima numero 4897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  26/02/1970;  Decisione del  26/02/1970
Deposito del 04/03/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4898


Titolo
ORD. 36/70 A. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZA DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, ART. 44; LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ART. 1; LEGGE 4 LUGLIO 1967, N. 580, ART. 42 - PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DICHIARATA PER DIFETTO DELLE GARANZIE DIFENSIVE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. (COSTITUZIONE, ARTT. 3 E 24).

Testo
Essendo gia' state decise dalla Corte, con la sent. n. 149 del 27 novembre 1969, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei confronti delle seguenti disposizioni di legge in materia di repressione di frodi agrarie ed alimentari: a) delle norme dell'art. 44 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190), dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580, gia' dichiarate illegittime con la suddetta sent. n. 149 nelle parti in cui per la revisione delle analisi escludevano l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del Cod. proc. penale; b) degli artt. 41, 42, 43, 45 e 46 del suddetto decreto legge del 1925, e dell'art. 1 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, riguardo ai quali le questioni analoghe gia' sollevate vennero con la suddetta sentenza dichiarate non fondate.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte