Ordinanza 36/1970 (ECLI:IT:COST:1970:36)
Massima numero 4898
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  26/02/1970;  Decisione del  26/02/1970
Deposito del 04/03/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4897


Titolo
ORD. 36/70 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - QUESTIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI ALCUNE DISPOSIZIONI DI LEGGE - IDENTITA' RISPETTO AD ALTRA QUESTIONE GIA' DECISA CON RIGUARDO AD UNA SOLA DI ESSE - MANIFESTA INFONDATEZZA - FATTISPECIE - LEGGE 4 LUGLIO 1967, N. 580, ART. 42, IN MATERIA DI FRODI ALIMENTARI.

Testo
Se la questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale nei confronti di diverse disposizioni di legge e' sostanzialmente identica a quella gia' decisa dalla Corte costituzionale riguardo ad una solo di esse, la questione stessa, anche per quel che attiene alle disposizioni che nella precedente sentenza non sono state esaminate, va dichiarata manifestamente infondata. Pertanto, essendo sostanzialmente identica a quella gia' decisa con la sent. n. 149 del 1969 riguardo all'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (sulla disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, sfarinati, pane e paste alimentari) del quale e' stata dichiarata illegittima solo la parte in cui per la revisione delle analisi escludeva l'applicazione degli artt. 390, 304, bis, ter, quater, del cod. proc. penale, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta con le ordinanze del Pretore di Stigliano in data 19 aprile 1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte