Ordinanza 37/1970 (ECLI:IT:COST:1970:37)
Massima numero 4899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  26/02/1970;  Decisione del  26/02/1970
Deposito del 04/03/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 37/70. PUBBLICO IMPIEGO - ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - D.P.R. 5 GENNAIO 1950, N. 180, ART. 1 - IMPIGNORABILITA' DELLO STIPENDIO DEGLI IMPIEGATI PUBBLICI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Nel caso che la stessa questione di legittimita' costituzionale e' stata gia' dichiarata non fondata con sentenza e non sono addotti nuovi motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione, la Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative, in esito a cognizione in camera di consiglio dichiara, con ordinanza, la manifesta infondatezza della questione. Cfr.: sent. n. 88/1963.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte