Sentenza 38/1970 (ECLI:IT:COST:1970:38)
Massima numero 4900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  11/03/1970;  Decisione del  11/03/1970
Deposito del 20/03/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4901


Titolo
SENT. 38/70 A. ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - CREDITI IMPIGNORABILI - COD. PROC.CIV., ART. 545, QUARTO COMMA - PIGNORABILITA' NELLA MISURA DI UN QUINTO DI STIPENDI SALARI DOVUTI ALL'ESECUTATO - ATTUA UN CRITERIO DI PROGRESSIVITA' - RAGIONEVOLEZZA - PRETESA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI PIGNORAMENTO PER CREDITI ALIMENTARI PREVISTA NEL TERZO COMMA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESTENSIONE ALLA NORMA DI CUI ALL'ART. 553 DELLO STESSO CODICE. (COSTITUZIONE, ART. 3, PRIMO COMMA).

Testo
Il limite di un quinto, stabilito dall' art. 545, quarto comma, Cod. proc. civile, ai fini della pignorabilita', per crediti in genere, degli stipendi e salari dovuti all'esecutato, risulta adottato dal legislatore in base ad un potere razionalmente esercitato, che riflette il criterio della progressivita', per cui chi ha una retribuzione piu' bassa viene colpito, in proporzione, con una minore incidenza di misura. La differenza del trattamento stabilito dalla detta norma rispetto alla variabilita' della misura dell'ammontare del pignoramento, prevista dal terzo comma dello stesso art. 545, che ne rimette la determinazione al Pretore, dipende dalla peculiare natura dell'obbligo corrispondente, condizionato da elementi variabili quali il bisogno dell'alimentando e la capacita' economica dell'obbligato, e non pone in essere quindi alcuna irrazionale discriminazione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro la norma suddetta in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Per gli stessi motivi e' altresi' infondata l'analoga questione relativa alla norma di cui all'art. 553 cod. proc. civile, complementare della precedente, che dispone l'assegnazione al creditore della somma pignorata nella misura da lui richiesta, senza possibilita' di graduazione. V. anche sent. n. 20/1968.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte