Sentenza 38/1970 (ECLI:IT:COST:1970:38)
Massima numero 4901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
11/03/1970; Decisione del
11/03/1970
Deposito del 20/03/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4900
Titolo
SENT. 38/70 B. LAVORO - COSTITUZIONE, ART. 36 - INTERPRETAZIONE - APPLICABILITA' NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESTENSIONE A CONSEGUENZE EVENTUALI E CONTINGENTI DETERMINATE DA EVENTI AD ESSO ESTRANEI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - COD. PROV. CIV., ART. 553 - ASSEGNAZIONE AL CREDITORE DELLA SOMMA PIGNORATA SU STIPENDI E SALARI - RIDUZIONE DEL MINIMO SALARIALE GARANTITO EX ART. 36 - IRRILEVANZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 38/70 B. LAVORO - COSTITUZIONE, ART. 36 - INTERPRETAZIONE - APPLICABILITA' NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESTENSIONE A CONSEGUENZE EVENTUALI E CONTINGENTI DETERMINATE DA EVENTI AD ESSO ESTRANEI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - COD. PROV. CIV., ART. 553 - ASSEGNAZIONE AL CREDITORE DELLA SOMMA PIGNORATA SU STIPENDI E SALARI - RIDUZIONE DEL MINIMO SALARIALE GARANTITO EX ART. 36 - IRRILEVANZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il principio dettato dall'art. 36 Cost. vale per regolare il rapporto di lavoro nell'ambito suo proprio, attinente alla sua conclusione ed attuazione, e non si estende alle contingenti ed eventuali conseguenze che possano essere occasionate da eventi che da quel rapporto prescindano. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 553 Cod. proc. civ., sollevata in relazione all'art. 36 Cost. nel presupposto che, disponendo l'assegnazione al creditore, nella misura da lui richiesta, della somma pignorata su stipendi o salari, potrebbe ridurre la retribuzione del debitore al di sotto del minimo salariale necessario per garantire a lui ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Il principio dettato dall'art. 36 Cost. vale per regolare il rapporto di lavoro nell'ambito suo proprio, attinente alla sua conclusione ed attuazione, e non si estende alle contingenti ed eventuali conseguenze che possano essere occasionate da eventi che da quel rapporto prescindano. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 553 Cod. proc. civ., sollevata in relazione all'art. 36 Cost. nel presupposto che, disponendo l'assegnazione al creditore, nella misura da lui richiesta, della somma pignorata su stipendi o salari, potrebbe ridurre la retribuzione del debitore al di sotto del minimo salariale necessario per garantire a lui ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte