Sentenza 39/1970 (ECLI:IT:COST:1970:39)
Massima numero 4902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
11/03/1970; Decisione del
11/03/1970
Deposito del 20/03/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 39/70. SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI COMPARIRE MASCHERATO IN LUOGO PUBBLICO - CONTRAVVENZIONE EX ART. 85 DEL T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - ART. 220: ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 39/70. SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI COMPARIRE MASCHERATO IN LUOGO PUBBLICO - CONTRAVVENZIONE EX ART. 85 DEL T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - ART. 220: ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 220 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui impone l'arresto in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'art. 85 dello stesso T.U., viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto prevede l'arresto obbligatorio di chi, tutto al piu', sara' possibile della pena dell'ammenda. Del resto, la custodia preventiva di chi compaia mascherato in luogo pubblico non si giustifica ne' con i precedenti legislativi, ne' con la gravita' del reato, ne', infine, con ragionevoli motivi di prevenzione, non denotando, di per se', la mascheratura alcuna pericolosita' del soggetto attivo.
L'art. 220 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui impone l'arresto in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'art. 85 dello stesso T.U., viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto prevede l'arresto obbligatorio di chi, tutto al piu', sara' possibile della pena dell'ammenda. Del resto, la custodia preventiva di chi compaia mascherato in luogo pubblico non si giustifica ne' con i precedenti legislativi, ne' con la gravita' del reato, ne', infine, con ragionevoli motivi di prevenzione, non denotando, di per se', la mascheratura alcuna pericolosita' del soggetto attivo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte