Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Praticabilità esclusa dal rimettente in ragione del tenore letterale della disposizione e dell'opposto e consolidato orientamento interpretativo della Cassazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, non è accolta l'eccezione di inammissibilità formulata in quanto il giudice a quo avrebbe richiesto alla Corte costituzionale un improprio avallo interpretativo, teso a confutare il diverso orientamento espresso dalla Corte di cassazione. Pur ritenendo praticabile una diversa interpretazione della norma censurata, il rimettente rileva come una simile soluzione ermeneutica si scontrerebbe con il consolidato e contrario orientamento della Corte di cassazione.
Per costante giurisprudenza costituzionale, in presenza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo, se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa esegesi, ha, alternativamente, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. Ciò, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi, sussistendo tale onere solo in assenza di un contrario diritto vivente. (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2019, n. 39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 122 del 2017, n. 200 del 2016 e n. 11 del 2015; ordinanza n. 201 del 2015).