Sentenza 40/1970 (ECLI:IT:COST:1970:40)
Massima numero 4903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
11/03/1970; Decisione del
11/03/1970
Deposito del 20/03/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4904
Titolo
SENT. 40/70 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - ATTI NON AVENTI FORZA DI LEGGE - ESCLUSIONE - CRITERI FORMALI DI INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 787, RECANTE IL REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA - EMANAZIONE SULLA BASE DELLA LEGGE DI DELEGA 24 DICEMBRE 1925, N. 2260 - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA. (COSTITUZIONE, ART. 134; LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1).
SENT. 40/70 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - ATTI NON AVENTI FORZA DI LEGGE - ESCLUSIONE - CRITERI FORMALI DI INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 787, RECANTE IL REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA - EMANAZIONE SULLA BASE DELLA LEGGE DI DELEGA 24 DICEMBRE 1925, N. 2260 - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA. (COSTITUZIONE, ART. 134; LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1).
Testo
I criteri formali idonei di per se' ad escludere che un atto normativo abbia forza di legge risultano costantemente riferiti dalla giurisprudenza della Corte all'autoqualificazione dell'atto come regolamento, all'essere stato il medesimo emesso dal Governo, alla citazione nel preambolo delle norme in base al quale l'atto stesso e' stato emanato ed in particolare della legge 31 gennaio 1926, n. 100, alla osservanza delle forme ivi previste, all'esclusione di ogni riferimento a deleghe legislative. In applicazione dei criteri suddetti la Corte ha espressamente escluso che il R.D. 18 giugno 1931, n. 787 (regolamento per gli istituti di prevenzione e pena) abbia forza di legge. (S. 72 e 91 del 1968). D'altra parte, in base alle precise caratteristiche formali rilevabili dal preambolo del detto Regolamento, e' da escludere che il Governo del tempo abbia inteso esercitare i poteri concessi dalla legge di delega 24 dicembre 1925, n. 2260, cui si riferisce l'ordinanza di rinvio. Pertanto, la questione sollevata non risulta accompagnata da motivi tali da indurre la Corte a discostarsi dalla precedente giurisprudenza, e va dichiarata manifestamente infondata.
I criteri formali idonei di per se' ad escludere che un atto normativo abbia forza di legge risultano costantemente riferiti dalla giurisprudenza della Corte all'autoqualificazione dell'atto come regolamento, all'essere stato il medesimo emesso dal Governo, alla citazione nel preambolo delle norme in base al quale l'atto stesso e' stato emanato ed in particolare della legge 31 gennaio 1926, n. 100, alla osservanza delle forme ivi previste, all'esclusione di ogni riferimento a deleghe legislative. In applicazione dei criteri suddetti la Corte ha espressamente escluso che il R.D. 18 giugno 1931, n. 787 (regolamento per gli istituti di prevenzione e pena) abbia forza di legge. (S. 72 e 91 del 1968). D'altra parte, in base alle precise caratteristiche formali rilevabili dal preambolo del detto Regolamento, e' da escludere che il Governo del tempo abbia inteso esercitare i poteri concessi dalla legge di delega 24 dicembre 1925, n. 2260, cui si riferisce l'ordinanza di rinvio. Pertanto, la questione sollevata non risulta accompagnata da motivi tali da indurre la Corte a discostarsi dalla precedente giurisprudenza, e va dichiarata manifestamente infondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte