Sentenza 40/1970 (ECLI:IT:COST:1970:40)
Massima numero 4904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  11/03/1970;  Decisione del  11/03/1970
Deposito del 20/03/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4903


Titolo
SENT. 40/70 B. PENE - ESECUZIONE DELLE PENE - REMUNERAZIONE AI CONDANNATI PER IL LAVORO PRESTATO - COD. PEN., ART. 57, DELLE NORME DI ATTUAZIONE - OBBLIGO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI GRADUALE INDICAZIONE DEGLI STABILIMENTI DOVE POSSA ESSERE ORGANIZZATO IL LAVORO PER I DETENUTI - EFFETTIVA REALIZZAZIONE DEL PRECETTO - IRRILEVANZA AI FINI DEL SINDACATO DELLA SUA COSTITUZIONALITA' - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 E 36 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 57 delle norme di attuazione del cod. penale pone soltanto l'obbligo per il Ministro di grazia e giustizia di procedere ad una graduale indicazione degli stabilimenti dove possa essere organizzato il lavoro dei detenuti, ed a tale indirizzo di politica governativa rimane estranea la disciplina della retribuzione spettante ai detenuti ammessi al lavoro. Ne' le eventuali carenze riguardo ai modi di attuazione della norma possono avere alcuna influenza sulla costituzionalita' della stessa, il cui contenuto prescinde dal dato concreto della effettiva realizzazione del precetto. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma suddetta, sollevata in relazione agli artt. 27 e 36 della Costituzione, nel presupposto che la stessa consenta di non dare applicazione al principio secondo cui il lavoro del detenuto e' remunerato e va destinato in parte a sopperire alle spese del suo mantenimento in carcere.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte