Sentenza 43/1970 (ECLI:IT:COST:1970:43)
Massima numero 4907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  12/03/1970;  Decisione del  12/03/1970
Deposito del 23/03/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4908  4909  4910


Titolo
SENT. 43/70 A. ELEZIONI - DIRITTO DI VOTO - LIMITAZINI - INDEGNITA' MORALE - NOZIONE E AMBITO - RIFERIMENTO AI LAVORI DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE. (COSTITUZIONE, ART. 48, SECONDO COMMA).

Testo
L'Assemblea costituente ha inteso dare alla nozione di indegnita' morale un significato che comprende la qualita' di fallito e via via si va attenuando in corrispondenza al giusto grado di valutazione che deve darsi alla qualita' stessa; non certo parificabile al grado di indegnita' morale di altre ipotesi di privazione del diritto elettorale, ma intesa nella sua caratteristica concreta, assimilabile quo ad litteram ad una indegnita' morale sia pure nelle piu' lievi delle sfumature. La modificazione, in tal senso, apportata al testo del progetto della Costituzione, segna, infatti, adesione dell'Assemblea costituente ai criteri adottati nel disegno di legge elettorale che divenne la legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 48  co. 2

Altri parametri e norme interposte