Sentenza 43/1970 (ECLI:IT:COST:1970:43)
Massima numero 4909
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  12/03/1970;  Decisione del  12/03/1970
Deposito del 23/03/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4907  4908  4910


Titolo
SENT. 43/70 C. ELEZIONI - DIRITTO DI VOTO - INDEGNITA' MORALE - SUSSISTENZA PER IL FALLITO - RAZIONALITA' DELLA NORMA LIMITATIVA. (COSTITUZIONE, ART. 3; D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223, ART. 2, N. 2).

Testo
Nell'ordinamento attuale il fallito subisce una diminuzione nella sua capacita' che prescinde dalle ragioni del dissesto e ha base in una sfiducia dell'ordine giuridico verso la sua persona. Non e' irrazionale, dunque che si privi il fallito della capacita' elettorale sotto la specie della indegnita' perche' l'elettorato attenendo a diritti attribuiti nell'interesse generale, presuppone nel cittadino qualita' adeguate all'altissima portata civica del suo contenuto, essendoci, inoltre, perfetta coincidenza tra capacita' elettorale attiva e capacita' elettorale passiva.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte