Sentenza 43/1970 (ECLI:IT:COST:1970:43)
Massima numero 4910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  12/03/1970;  Decisione del  12/03/1970
Deposito del 23/03/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4907  4908  4909


Titolo
SENT. 43/70 D. ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO - D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223, ART. 2 - ESCLUSIONE PER I COMMERCIANTI FALLITI - TRATTAMENTO FATTO ALL'INSOLVENZA PER FALLIMENTO RISPETTO A QUELLA DEL PICCOLO IMPRENDITORE ED ALL'INSOLVENZA CIVILE - DISPARITA' GIUSTIFICATA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 48 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 2, n. 2, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, non viola il principio di parita' in relazione alla diversa situazione fatta all'insolvenza del fallito nel confronto con quella del piccolo imprenditore e con l'insolvenza civile. L'insolvenza civile, infatti, produce al dissestato soltanto svantaggi relativi a singoli rapporti obbligatori; quanto poi al piccolo imprenditore, la sua posizione e' indiscutibilmente diversa rispetto al commerciante soggetto al fallimento, nella cornice dell'ordinamento economico generale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 48

Altri parametri e norme interposte