Sentenza 44/1970 (ECLI:IT:COST:1970:44)
Massima numero 4911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
12/03/1970; Decisione del
12/03/1970
Deposito del 23/03/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 44/70 A. IMPOSTE E TASSE - LEGGI FINANZIARIE - REPRESSIONE DELLA LORO VIOLAZIONE - LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4, ARTT. 56, PRIMO COMMA, E 58, SECONDO COMMA - ATTI CHE DETERMINANO L'AMMONTARE DELLA PENA PECUNIARIA - EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO - RICONDUCIBILITA' ALLA REGOLA DEL SOLVE ET REPETE - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ESECUTORIETA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - LEGITTIMITA'.
SENT. 44/70 A. IMPOSTE E TASSE - LEGGI FINANZIARIE - REPRESSIONE DELLA LORO VIOLAZIONE - LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4, ARTT. 56, PRIMO COMMA, E 58, SECONDO COMMA - ATTI CHE DETERMINANO L'AMMONTARE DELLA PENA PECUNIARIA - EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO - RICONDUCIBILITA' ALLA REGOLA DEL SOLVE ET REPETE - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ESECUTORIETA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - LEGITTIMITA'.
Testo
Gli artt. 56, comma primo, e 58, comma secondo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, - che attribuiscono efficacia di titolo esecutivo rispettivamente all'ordinanza, non impugnata in termine dal trasgressore, con la quale l'Intendente di finanza determina l'ammontare della pena pecuniaria e al decreto del Ministro delle finanze che stabilisce in misura diversa, rispetto all'ordinanza intendentizia, l'ammontare di detta pena, - non hanno alcuna relazione con la regola del solve et repete che la Corte ha piu' volte dichiarato contrastante con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, ma costituiscono applicazione del principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo nel campo tributario, la cui legittimita' e' stata affermata in diverse occasioni in riferimento agli stessi precetti costituzionali.
Gli artt. 56, comma primo, e 58, comma secondo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, - che attribuiscono efficacia di titolo esecutivo rispettivamente all'ordinanza, non impugnata in termine dal trasgressore, con la quale l'Intendente di finanza determina l'ammontare della pena pecuniaria e al decreto del Ministro delle finanze che stabilisce in misura diversa, rispetto all'ordinanza intendentizia, l'ammontare di detta pena, - non hanno alcuna relazione con la regola del solve et repete che la Corte ha piu' volte dichiarato contrastante con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, ma costituiscono applicazione del principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo nel campo tributario, la cui legittimita' e' stata affermata in diverse occasioni in riferimento agli stessi precetti costituzionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte