Sentenza 95/2020 (ECLI:IT:COST:2020:95)
Massima numero 42969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
30/01/2020; Decisione del
30/01/2020
Deposito del 20/05/2020; Pubblicazione in G. U. 27/05/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Duplice gruppo di censure, qualificati come fra loro alternativi - Argomenti complementari finalizzati a una richiesta univoca - Ammissibilità delle questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Duplice gruppo di censure, qualificati come fra loro alternativi - Argomenti complementari finalizzati a una richiesta univoca - Ammissibilità delle questioni.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 238-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, non rende inammissibili le questioni il fatto che il rimettente abbia suddiviso le censure in due gruppi, qualificati come fra loro alternativi, in correlazione ad altrettante possibili interpretazioni della norma censurata. Il giudice a quo non chiede, infatti, due diversi interventi, in rapporto di alternatività irrisolta, nel qual caso le questioni sarebbero inammissibili, in quanto prospettate in modo ancipite, ma svolge argomenti che si pongono come complementari e pertanto possono essere esaminati congiuntamente. (Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2020, n. 58 del 2020, n. 175 del 2018 e n. 22 del 2016; ordinanza n. 130 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 238
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte