Sentenza 44/1970 (ECLI:IT:COST:1970:44)
Massima numero 4913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  12/03/1970;  Decisione del  12/03/1970
Deposito del 23/03/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4911  4912  4914  4915


Titolo
SENT. 44/70 C. ATTI AMMINISTRATIVI - RAPPORTI TRIBUTARI - PRINCIPIO DELL'ESECUTORIETA' - RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA SENZA PREVIO ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITA' DELL'IMPOSIZIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA FISCO E CONTRIBUENTE - GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE. (LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4, ARTT. 56, PRIMO COMMA, E 58, SECONDO COMMA).

Testo
Il principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo che in materia tributaria consente la riscossione, anche in via coattiva, di una entrata senza che sia necessario il previo accertamento della legittimita' dell'imposizione non e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che assicura l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge; nei confronti di detto principio infatti tutti i cittadini si trovano in identica situazione, mentre, per quanto riguarda il rapporto fisco-contribuente, la diversita' di trattamento riservato al primo trova giustificazione nell'esigenza di garantire allo Stato la percezione delle entrate necessarie al perseguimento dei suoi fini pubblici.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte