Sentenza 45/1970 (ECLI:IT:COST:1970:45)
Massima numero 4916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
12/03/1970; Decisione del
12/03/1970
Deposito del 23/03/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4917
Titolo
SENT. 45/70 A. LAVORO - TUTELA DEL LAVORO DEI FANCIULLI E DEGLI ADOLESCENTI - CONTRAVVENZIONI - LEGGE 17 OTTOBRE 1967, N. 977, ART. 26, PRIMO COMMA - SANZIONE PECUNIARIA PROPORZIONALE - MISURA ELEVATA DEL MINIMO EDITTALE - ASSERITA IMPOSSIBILITA' DI IRROGARE AMMENDE COMMISURATE, AL DI SOTTO DI TALE LIMITE, ALLA GRAVITA' DI CIASCUNA VIOLAZIONE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 45/70 A. LAVORO - TUTELA DEL LAVORO DEI FANCIULLI E DEGLI ADOLESCENTI - CONTRAVVENZIONI - LEGGE 17 OTTOBRE 1967, N. 977, ART. 26, PRIMO COMMA - SANZIONE PECUNIARIA PROPORZIONALE - MISURA ELEVATA DEL MINIMO EDITTALE - ASSERITA IMPOSSIBILITA' DI IRROGARE AMMENDE COMMISURATE, AL DI SOTTO DI TALE LIMITE, ALLA GRAVITA' DI CIASCUNA VIOLAZIONE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), nella parte in cui prevede il minimo edittale di lire 100.000 a temperamento della proporzionalita' dell'ammenda comminata nella misura da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, non e' in contrasto con il principio di eguaglianza, enunciato nell'art. 3 della Costituzione. Detta norma e' giustificata, invero, dall'intento legislativo di una efficace salvaguardia dell'interesse sociale alla protezione del lavoro minorile.
L'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), nella parte in cui prevede il minimo edittale di lire 100.000 a temperamento della proporzionalita' dell'ammenda comminata nella misura da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, non e' in contrasto con il principio di eguaglianza, enunciato nell'art. 3 della Costituzione. Detta norma e' giustificata, invero, dall'intento legislativo di una efficace salvaguardia dell'interesse sociale alla protezione del lavoro minorile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte