Sentenza 45/1970 (ECLI:IT:COST:1970:45)
Massima numero 4916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  12/03/1970;  Decisione del  12/03/1970
Deposito del 23/03/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4917


Titolo
SENT. 45/70 A. LAVORO - TUTELA DEL LAVORO DEI FANCIULLI E DEGLI ADOLESCENTI - CONTRAVVENZIONI - LEGGE 17 OTTOBRE 1967, N. 977, ART. 26, PRIMO COMMA - SANZIONE PECUNIARIA PROPORZIONALE - MISURA ELEVATA DEL MINIMO EDITTALE - ASSERITA IMPOSSIBILITA' DI IRROGARE AMMENDE COMMISURATE, AL DI SOTTO DI TALE LIMITE, ALLA GRAVITA' DI CIASCUNA VIOLAZIONE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), nella parte in cui prevede il minimo edittale di lire 100.000 a temperamento della proporzionalita' dell'ammenda comminata nella misura da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, non e' in contrasto con il principio di eguaglianza, enunciato nell'art. 3 della Costituzione. Detta norma e' giustificata, invero, dall'intento legislativo di una efficace salvaguardia dell'interesse sociale alla protezione del lavoro minorile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte