Sentenza 45/1970 (ECLI:IT:COST:1970:45)
Massima numero 4917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
12/03/1970; Decisione del
12/03/1970
Deposito del 23/03/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4916
Titolo
SENT. 45/70 B. LAVORO - TUTELA DEL LAVORO DEI FANCIULLI E DEGLI ADOLESCENTI - CONTRAVVENZIONI - LEGGE 17 OTTOBRE 1967, N. 977, ART. 26, PRIMO COMMA - GRAVITA' DEL REATO PREVISTO - DIPENDENZA NON DA SOLI ELEMENTI QUANTITATIVI MA ANCHE DA CONSIDERAZIONI DI ORDINE SOCIALE - ADEGUAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA AL CASO CONCRETO - POSSIBILITA' - APPLICAZIONE DI EVENTUALI CIRCOSTANZE SIA AGGRAVANTI CHE ATTENUANTI. (COD. PEN., ART. 62 BIS).
SENT. 45/70 B. LAVORO - TUTELA DEL LAVORO DEI FANCIULLI E DEGLI ADOLESCENTI - CONTRAVVENZIONI - LEGGE 17 OTTOBRE 1967, N. 977, ART. 26, PRIMO COMMA - GRAVITA' DEL REATO PREVISTO - DIPENDENZA NON DA SOLI ELEMENTI QUANTITATIVI MA ANCHE DA CONSIDERAZIONI DI ORDINE SOCIALE - ADEGUAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA AL CASO CONCRETO - POSSIBILITA' - APPLICAZIONE DI EVENTUALI CIRCOSTANZE SIA AGGRAVANTI CHE ATTENUANTI. (COD. PEN., ART. 62 BIS).
Testo
Atteso che la gravita' delle contravvenzioni punite dall'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti) non e' necessariamente e soltanto dipendente da elementi quantitativi, come il numero delle persone, che ne subiscono detrimento, e la durata della condotta antigiuridica, ma rimane altresi' legata a considerazioni di ordine sociale, non manca la possibilita', nel diritto positivo, di adeguare la pena pecuniaria al caso concreto, mediante l'applicazione di eventuali circostanze sia aggravanti sia attenuanti, e fra queste ultime, in particolare di quelle generiche di cui all'art. 62 bis cod. penale.
Atteso che la gravita' delle contravvenzioni punite dall'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti) non e' necessariamente e soltanto dipendente da elementi quantitativi, come il numero delle persone, che ne subiscono detrimento, e la durata della condotta antigiuridica, ma rimane altresi' legata a considerazioni di ordine sociale, non manca la possibilita', nel diritto positivo, di adeguare la pena pecuniaria al caso concreto, mediante l'applicazione di eventuali circostanze sia aggravanti sia attenuanti, e fra queste ultime, in particolare di quelle generiche di cui all'art. 62 bis cod. penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte