Sentenza 46/1970 (ECLI:IT:COST:1970:46)
Massima numero 4918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  12/03/1970;  Decisione del  12/03/1970
Deposito del 23/03/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4919  4920


Titolo
SENT. 46/70 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MANCATA DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITA' MATERIALE DELITTUOSA DEGLI IMPUTATI EX ART. 570 DEL COD. PENALE - IRRILEVANZA - INDICAZIONE DELL'AVVENUTA SOTTOPOSIZIONE A GIUDIZIO PER IL REATO IN ORDINE AL QUALE LA QUESTIONE E' SOLLEVATA - SUFFICIENZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
E' infondata l'eccezione d'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale in via incidentale proposta sul presupposto che nella specie manchi la determinazione dell'attivita' materiale delittuosa degli imputati ricadente sotto la norma incriminatrice denunciata (art. 570, cod. pen.), essendo sufficiente, al fine dell'accertamento della sussistenza del requisito della rilevanza, che risulti dall'ordinanza il fatto dell'avvenuta sottoposizione a giudizio dell'imputato per il reato in ordine al quale la questione e' sollevata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte