Sentenza 46/1970 (ECLI:IT:COST:1970:46)
Massima numero 4919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  12/03/1970;  Decisione del  12/03/1970
Deposito del 23/03/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4918  4920


Titolo
SENT. 46/70 B. FAMIGLIA - SOCIETA' NATURALE - AUTONOMIA - LIMITI - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - PUNIZIONE COME REATO PROCEDIBILE DI UFFICIO - COD. PEN., ART. 570, PRIMO COMMA - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 29, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' da escludere che interventi autoritativi in ordine alla gestione della famiglia concepita come "societa' naturale" siano consentiti solo al fine di assicurare l'unita' del suo nucleo: infatti la stessa Costituzione, all'art. 30, dispone che la legge puo' provvedere a che siano assolti i compiti di spettanza dei genitori nel caso di una loro incapacita' di adempierli - allontanando, se del caso, i figli minori dalla famiglia - e le stesse ordinanze di rimessione finiscono col convenire che l'autonomia da esse richiamata debba venir meno quando il suo esercizio sia tale da determinare un contrasto con i fini dello Stato. E' conseguentemente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570, codice penale, nella parte in cui stabilisce la perseguibilita' d'ufficio del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, proposta in riferimento all'art. 29, primo comma, che riconosce la famiglia come societa' naturale a carattere originario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29  co. 1

Altri parametri e norme interposte