Sentenza 46/1970 (ECLI:IT:COST:1970:46)
Massima numero 4920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  12/03/1970;  Decisione del  12/03/1970
Deposito del 23/03/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4918  4919


Titolo
SENT. 46/70 C. FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - INCRIMINAZIONE COME REATO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - ASSERITO PREGIUDIZIO PER L'UNITA' FAMILIARE - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NELLA SCELTA DEL MODO DI PROCEDIBILITA' DEL REATO - COD. PEN., ART. 570, PRIMO COMMA - NON VIOLA L'ART. 29, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570, codice penale, nella parte in cui stabilisce la perseguibilita' d'ufficio del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sollevata in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, sul presupposto che la procedibilita' ex officio dell'azione penale arrechi pregiudizio all'unita' familiare, facendo venir meno gli effetti riparatori di una riconciliazione fra i coniugi che abbia a verificarsi prima del giudizio. Poiche' non sussistono elementi cosi' decisivi da fornire un sicuro criterio atto a vincolare il legislatore (sotto il riguardo della preservazione dell'unita' della famiglia voluta garantire dalla Costituzione) nella scelta del modo di procedibilita' per reato in esame, tale scelta deve rimanere affidata a valutazioni discrezionali di politica legislativa insindacabili in questa sede.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29  co. 2

Altri parametri e norme interposte