Sentenza 47/1970 (ECLI:IT:COST:1970:47)
Massima numero 4922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
12/03/1970; Decisione del
12/03/1970
Deposito del 23/03/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 47/70 B. ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO - D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223 - AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI MEDIANTE REVISIONI SEMESTRALI - GARANTISCE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO SOLO IN CASO DI ANTICIPATA ISCRIZIONE NELLE LISTE.
SENT. 47/70 B. ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO - D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223 - AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI MEDIANTE REVISIONI SEMESTRALI - GARANTISCE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO SOLO IN CASO DI ANTICIPATA ISCRIZIONE NELLE LISTE.
Testo
Con il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, si e' inteso garantire l'esercizio del diritto di voto a tutti coloro che, al momento delle elezioni, si trovino nella richiesta condizione di eta', oltre che nel possesso degli altri requisiti per essere elettori. Se non che la garanzia vien meno quando la norma dell'art. 7, secondo comma, che fa decorrere dal 1 gennaio e dal 1 luglio gli effetti delle variazioni delle liste, si applica, per il combinato disposto della norma stessa con gli artt. 11, quinto comma, e 31, primo comma, a casi diversi da quelli dell'anticipata iscrizione nelle liste ai sensi del primo comma dell'art. 7 perche' ogni iscrizione o reiscrizione non puo' aver effetto che dal 1 gennaio o 1 luglio successivo alla revisione semestrale, anche se il diritto di voto sia precedentemente maturato.
Con il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, si e' inteso garantire l'esercizio del diritto di voto a tutti coloro che, al momento delle elezioni, si trovino nella richiesta condizione di eta', oltre che nel possesso degli altri requisiti per essere elettori. Se non che la garanzia vien meno quando la norma dell'art. 7, secondo comma, che fa decorrere dal 1 gennaio e dal 1 luglio gli effetti delle variazioni delle liste, si applica, per il combinato disposto della norma stessa con gli artt. 11, quinto comma, e 31, primo comma, a casi diversi da quelli dell'anticipata iscrizione nelle liste ai sensi del primo comma dell'art. 7 perche' ogni iscrizione o reiscrizione non puo' aver effetto che dal 1 gennaio o 1 luglio successivo alla revisione semestrale, anche se il diritto di voto sia precedentemente maturato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte