Sentenza 47/1970 (ECLI:IT:COST:1970:47)
Massima numero 4924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  12/03/1970;  Decisione del  12/03/1970
Deposito del 23/03/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4921  4922  4923


Titolo
SENT. 47/70 D. ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO - D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223, ARTT. 7, SECONDO COMMA, 11, QUINTO COMMA, E 31, PRIMO COMMA - AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI MEDIANTE REVISIONI SEMESTRALI - ISCRIZIONE - DECORRENZA DEGLI EFFETTI NEL TEMPO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN ORDINE ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Fondata e' la questione di legittimita' costituzionale anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Per effetto delle norme vigenti si ha infatti che, mentre con l'iscrizione anticipata e' assicurato l'esercizio del diritto di voto a coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 7, primo comma, sono compresi nella revisione semestrale, per i casi, invece, di coloro che acquistano o riacquistano il diritto di voto indipendentemente dal raggiungimento del ventunesimo anno nel semestre oggetto di revisione, la possibilita' di esercitare tale diritto e' posticipata a una data successiva a quella in cui si sono verificate le condizioni per l'iscrizione nelle liste e successiva anche alla ottenuta iscrizione o reiscrizione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte