Sentenza 48/1970 (ECLI:IT:COST:1970:48)
Massima numero 4925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
25/03/1970; Decisione del
25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 48/70 A. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, ART. 44, SECONDO COMMA - ANALISI SFAVOREVOLE DEL CAMPIONE - SEQUESTRO OBBLIGATORIO DELLA MERCE - FUNZIONE STRUMENTALE - NATURA DI SANZIONE - INSUSSISTENZA - NON VIOLA L'ART. 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 48/70 A. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, ART. 44, SECONDO COMMA - ANALISI SFAVOREVOLE DEL CAMPIONE - SEQUESTRO OBBLIGATORIO DELLA MERCE - FUNZIONE STRUMENTALE - NATURA DI SANZIONE - INSUSSISTENZA - NON VIOLA L'ART. 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il sequestro di cose pertinenti al reato, non soltanto quando e' discrezionalmente disposto dall'autorita' giudiziaria, ma anche quando e' previsto dalla legge come obbligatorio, svolge, rispetto al processo e ai provvedimenti definitivi del giudice, una funzione strumentale. Al pari della carcerazione preventiva esso non puo' essere, quindi, assimilato ad una sanzione, ne' puo' comunque essere considerato come l'anticipazione di una pronuncia sull'imputazione. Manca percio' del tutto la possibilita' di configurare un contrasto tra l'art. 44, secondo comma, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (sulla repressione delle "frodi agrarie"), in forza del quale l'autorita' giudiziaria, in seguito alla denuncia del capo del laboratorio o del servizio che ha proceduto all'analisi del "campione", "deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi", con l'art. 27, secondo comma Cost., secondo cui "l'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva".
Il sequestro di cose pertinenti al reato, non soltanto quando e' discrezionalmente disposto dall'autorita' giudiziaria, ma anche quando e' previsto dalla legge come obbligatorio, svolge, rispetto al processo e ai provvedimenti definitivi del giudice, una funzione strumentale. Al pari della carcerazione preventiva esso non puo' essere, quindi, assimilato ad una sanzione, ne' puo' comunque essere considerato come l'anticipazione di una pronuncia sull'imputazione. Manca percio' del tutto la possibilita' di configurare un contrasto tra l'art. 44, secondo comma, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (sulla repressione delle "frodi agrarie"), in forza del quale l'autorita' giudiziaria, in seguito alla denuncia del capo del laboratorio o del servizio che ha proceduto all'analisi del "campione", "deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi", con l'art. 27, secondo comma Cost., secondo cui "l'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte