Sentenza 48/1970 (ECLI:IT:COST:1970:48)
Massima numero 4928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
25/03/1970; Decisione del
25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 48/70 D. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, ART. 44, SECONDO COMMA - SEQUESTRO OBBLIGATORIO DELLA MERCE A SEGUITO DI ANALISI SFAVOREVOLE DEL CAMPIONE - TUTELA IL PUBBLICO INTERESSE - RAZIONALITA' - CARATTERE SPECIALE DELLA DISCIPLINA RISPETTO ALLA FATTISPECIE REGOLATA DALL'ART. 337 DEL COD. PROC. PENALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI PREVISTE - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 48/70 D. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, ART. 44, SECONDO COMMA - SEQUESTRO OBBLIGATORIO DELLA MERCE A SEGUITO DI ANALISI SFAVOREVOLE DEL CAMPIONE - TUTELA IL PUBBLICO INTERESSE - RAZIONALITA' - CARATTERE SPECIALE DELLA DISCIPLINA RISPETTO ALLA FATTISPECIE REGOLATA DALL'ART. 337 DEL COD. PROC. PENALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI PREVISTE - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione dell'art. 44 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (obbligatorieta' del sequestro delle sostanze di uso agrario o di prodotti agrari denunciati come non rispondenti ai requisiti prescritti) valutata nel sistema dei controlli previsti dalla legge, trova la sua particolarita' nella circostanza che alla denunzia si perviene in seguito all'analisi "sfavorevole" del campione esaminato. Non puo' percio' ritenersi irrazionale che il legislatore abbia collegato a tale risultato, ancorche' non definitivo, l'esigenza della salvaguardia di quel pubblico interesse a tutela del quale l'intera legge e' predisposta, e che potrebbe essere compromesso ove le sostanze od i prodotti agrari in questione non venissero sottoposti a sequestro in attesa della definizione del provvedimento di confisca previsto nell'art. 58 dello stesso decreto. Tale disciplina, pertanto, pur avendo carattere speciale rispetto a quella dettata dall'art. 337 cod. proc. pen. (discrezionalita' del sequestro) non da' luogo, data la diversita' delle situazioni regolate dalle due norme, ad una disparita' di trattamento lesiva dell'art. 3 della Costituzione.
La disposizione dell'art. 44 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (obbligatorieta' del sequestro delle sostanze di uso agrario o di prodotti agrari denunciati come non rispondenti ai requisiti prescritti) valutata nel sistema dei controlli previsti dalla legge, trova la sua particolarita' nella circostanza che alla denunzia si perviene in seguito all'analisi "sfavorevole" del campione esaminato. Non puo' percio' ritenersi irrazionale che il legislatore abbia collegato a tale risultato, ancorche' non definitivo, l'esigenza della salvaguardia di quel pubblico interesse a tutela del quale l'intera legge e' predisposta, e che potrebbe essere compromesso ove le sostanze od i prodotti agrari in questione non venissero sottoposti a sequestro in attesa della definizione del provvedimento di confisca previsto nell'art. 58 dello stesso decreto. Tale disciplina, pertanto, pur avendo carattere speciale rispetto a quella dettata dall'art. 337 cod. proc. pen. (discrezionalita' del sequestro) non da' luogo, data la diversita' delle situazioni regolate dalle due norme, ad una disparita' di trattamento lesiva dell'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte