Sentenza 48/1970 (ECLI:IT:COST:1970:48)
Massima numero 4930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  25/03/1970;  Decisione del  25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4925  4926  4927  4928  4929  4931  4932  4933


Titolo
SENT. 48/70 F. DIRITTO DI DIFESA - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO OBBLIGATORIO IN RIFERIMENTO A DETERMINATI PROVVEDIMENTI PROCESSUALI - NON VIOLA L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
Il diritto di difendersi in giudizio, di cui all'art. 24 della Costituzione, non puo' ritenersi compromesso tutte le volte in cui, in riferimento a determinati provvedimenti processuali, al giudice vengano attribuiti poteri il cui esercizio non sia discrezionale ma obbligatorio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte