Sentenza 48/1970 (ECLI:IT:COST:1970:48)
Massima numero 4930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
25/03/1970; Decisione del
25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 48/70 F. DIRITTO DI DIFESA - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO OBBLIGATORIO IN RIFERIMENTO A DETERMINATI PROVVEDIMENTI PROCESSUALI - NON VIOLA L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 48/70 F. DIRITTO DI DIFESA - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO OBBLIGATORIO IN RIFERIMENTO A DETERMINATI PROVVEDIMENTI PROCESSUALI - NON VIOLA L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Il diritto di difendersi in giudizio, di cui all'art. 24 della Costituzione, non puo' ritenersi compromesso tutte le volte in cui, in riferimento a determinati provvedimenti processuali, al giudice vengano attribuiti poteri il cui esercizio non sia discrezionale ma obbligatorio.
Il diritto di difendersi in giudizio, di cui all'art. 24 della Costituzione, non puo' ritenersi compromesso tutte le volte in cui, in riferimento a determinati provvedimenti processuali, al giudice vengano attribuiti poteri il cui esercizio non sia discrezionale ma obbligatorio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte