Sentenza 48/1970 (ECLI:IT:COST:1970:48)
Massima numero 4933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
25/03/1970; Decisione del
25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 48/70 I. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, ART. 44, SECONDO COMMA - ANALISI SFAVOREVOLE DEL CAMPIONE - SEQUESTRO OBBLIGATORIO DELLA MERCE - PRESUPPOSTI - POTERI DELL'IMPUTATO - SPECIFICAZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 48/70 I. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, ART. 44, SECONDO COMMA - ANALISI SFAVOREVOLE DEL CAMPIONE - SEQUESTRO OBBLIGATORIO DELLA MERCE - PRESUPPOSTI - POTERI DELL'IMPUTATO - SPECIFICAZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Poiche' il sequestro di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari, che l'autorita' giudiziaria deve ordinare, ai sensi dell'art. 44, secondo comma, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, in seguito alla denuncia del capo del laboratorio o del servizio competenti, trova il suo presupposto non solo nella denuncia, ma anche nell'attivita' di prelievo e di controllo di campioni posta in essere dai competenti pubblici poteri, l'imputato (al quale, ai sensi del primo comma dello stesso articolo 44, viene data immediata notizia dell'esito sfavorevole dell'analisi) puo': a) far valere, sia prima dell'emanazione del provvedimento di sequestro, sia in sede di richiesta di revoca, tutti i vizi di legittimita' che eventualmente abbiano inficiato quelle attivita'; b) chiedere la revisione dell'analisi (art. 44, terzo comma) e spiegare in questa fase (a seguito delle statuizioni contenute nella sentenza n. 149 del 1969) adeguati interventi difensivi e fare quindi venir meno, anche ai fini del sequestro, gli effetti per lui svantaggiosi derivanti dal primo, sfavorevole accertamento. Pertanto l'art. 44, secondo comma, del r.d.l. 15 ottobre 1925 n. 2033, valutato nel quadro complessivo della legge e dei rimedi che questa consente, non viola il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.
Poiche' il sequestro di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari, che l'autorita' giudiziaria deve ordinare, ai sensi dell'art. 44, secondo comma, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, in seguito alla denuncia del capo del laboratorio o del servizio competenti, trova il suo presupposto non solo nella denuncia, ma anche nell'attivita' di prelievo e di controllo di campioni posta in essere dai competenti pubblici poteri, l'imputato (al quale, ai sensi del primo comma dello stesso articolo 44, viene data immediata notizia dell'esito sfavorevole dell'analisi) puo': a) far valere, sia prima dell'emanazione del provvedimento di sequestro, sia in sede di richiesta di revoca, tutti i vizi di legittimita' che eventualmente abbiano inficiato quelle attivita'; b) chiedere la revisione dell'analisi (art. 44, terzo comma) e spiegare in questa fase (a seguito delle statuizioni contenute nella sentenza n. 149 del 1969) adeguati interventi difensivi e fare quindi venir meno, anche ai fini del sequestro, gli effetti per lui svantaggiosi derivanti dal primo, sfavorevole accertamento. Pertanto l'art. 44, secondo comma, del r.d.l. 15 ottobre 1925 n. 2033, valutato nel quadro complessivo della legge e dei rimedi che questa consente, non viola il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte