Sentenza 49/1970 (ECLI:IT:COST:1970:49)
Massima numero 4934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
25/03/1970; Decisione del
25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 49/70 A. CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EFFETTI - LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 30, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - LIMITAZIONE DELL'EFFICACIA C.D. RETROATTIVA DELLA DECISIONE - ESCLUSIONE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 136 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 49/70 A. CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EFFETTI - LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 30, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - LIMITAZIONE DELL'EFFICACIA C.D. RETROATTIVA DELLA DECISIONE - ESCLUSIONE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 136 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'interpretazione "restrittiva" dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui questa norma limiterebbe l'efficacia cosiddetta retroattiva delle decisioni della Corte costituzionale che dichiarino l'illegittimita' costituzionale di una legge o di norme di legge, e' palesemente insostenibile di fronte alla chiara formulazione testuale della norma stessa che esprime con altre parole e con specifico riferimento all'applicazione giudiziale, lo stesso principio piu' generale ricavabile da una corretta lettura dell'art. 136 della Costituzione, quale risulta ulteriormente ribadito coordinando il medesimo art. 136 con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Cfr. gia' la sent. n. 127 del 1966).
L'interpretazione "restrittiva" dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui questa norma limiterebbe l'efficacia cosiddetta retroattiva delle decisioni della Corte costituzionale che dichiarino l'illegittimita' costituzionale di una legge o di norme di legge, e' palesemente insostenibile di fronte alla chiara formulazione testuale della norma stessa che esprime con altre parole e con specifico riferimento all'applicazione giudiziale, lo stesso principio piu' generale ricavabile da una corretta lettura dell'art. 136 della Costituzione, quale risulta ulteriormente ribadito coordinando il medesimo art. 136 con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Cfr. gia' la sent. n. 127 del 1966).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte