Sentenza 49/1970 (ECLI:IT:COST:1970:49)
Massima numero 4935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
25/03/1970; Decisione del
25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 49/70 B. LEGGI - ABROGAZIONE E DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DISTINZIONE NELLA CAUSA E NEGLI EFFETTI. (COSTITUZIONE, ART. 136; COD. CIV., ART. 15 DELLE PRELEGGI).
SENT. 49/70 B. LEGGI - ABROGAZIONE E DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DISTINZIONE NELLA CAUSA E NEGLI EFFETTI. (COSTITUZIONE, ART. 136; COD. CIV., ART. 15 DELLE PRELEGGI).
Testo
L'abrogazione non tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia, e quindi l'applicabilita', ai fatti verificatisi sino ad un certo momento del tempo: coincide, per solito e salvo sia diversamente disposto dalla nuova legge, con l'entrata in vigore di quest'ultima. La declaratoria di illegittimita' costituzionale, determinando la cessazione di efficacia delle norme che ne sono oggetto, impedisce, invece, dopo la pubblicazione della sentenza, che le norme stesse siano comunque applicabili anche ad oggetti ai quali sarebbero state applicabili alla stregua dei comuni principi sulla successione delle leggi nel tempo. Il mutamento di disciplina attuato per motivi di opportunita' politica, liberamente valutata dal legislatore costituisce, pertanto, fenomeno diverso dall'accertamento, ad opera dell'organo a cio' competente, della illegittimita' costituzionale di una certa disciplina legislativa: in questa seconda ipotesi, a differenza che nella prima, e' perfettamente logico che sia vietato a tutti, a cominciare dagli organi giurisdizionali, di assumere le norme dichiarate incostituzionali a canoni di valutazione di qualsivoglia fatto o rapporto, pur se venuto in essere anteriormente alla pronuncia della Corte.
L'abrogazione non tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia, e quindi l'applicabilita', ai fatti verificatisi sino ad un certo momento del tempo: coincide, per solito e salvo sia diversamente disposto dalla nuova legge, con l'entrata in vigore di quest'ultima. La declaratoria di illegittimita' costituzionale, determinando la cessazione di efficacia delle norme che ne sono oggetto, impedisce, invece, dopo la pubblicazione della sentenza, che le norme stesse siano comunque applicabili anche ad oggetti ai quali sarebbero state applicabili alla stregua dei comuni principi sulla successione delle leggi nel tempo. Il mutamento di disciplina attuato per motivi di opportunita' politica, liberamente valutata dal legislatore costituisce, pertanto, fenomeno diverso dall'accertamento, ad opera dell'organo a cio' competente, della illegittimita' costituzionale di una certa disciplina legislativa: in questa seconda ipotesi, a differenza che nella prima, e' perfettamente logico che sia vietato a tutti, a cominciare dagli organi giurisdizionali, di assumere le norme dichiarate incostituzionali a canoni di valutazione di qualsivoglia fatto o rapporto, pur se venuto in essere anteriormente alla pronuncia della Corte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte