Sentenza 49/1970 (ECLI:IT:COST:1970:49)
Massima numero 4936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  25/03/1970;  Decisione del  25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4934  4935  4937  4938  4939  4940


Titolo
SENT. 49/70 C. CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI - DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EFFETTI - OBBLIGATORIETA' - DECORRENZA - SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE - POSSIBILE RILEVANZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'obbligatorieta' delle decisioni della Corte si esplica a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione, come stabilito dall'art. 136 della Costituzione, nel senso - precisamente - che da quella data nessun giudice puo' fare applicazione delle norme dichiarate illegittime, nessun'altra autorita' puo' darvi esecuzione o assumerle comunque a base di propri atti, e nessun privato potrebbe avvalersene, perche' gli atti e i comportamenti che pretendessero trovare in quelle la propria regola sarebbero privi di fondamento legale: si spiega cosi' come anche questioni di legittimita' costituzionale di norme abrogate da leggi ordinarie frattanto sopravvenute possano essere rilevanti, e come tali avere ingresso alla Corte, qualora si tratti di norme di cui si dovrebbe fare ancora applicazione in base ai principi di diritto intertemporale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte