Sentenza 49/1970 (ECLI:IT:COST:1970:49)
Massima numero 4938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
25/03/1970; Decisione del
25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 49/70 E. CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI - DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NORME COLPITE DALLA PRONUNCIA - DIVIETO DI APPLICAZIONE GIUDIZIALE - IMPLICAZIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 30, TERZO COMMA).
SENT. 49/70 E. CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI - DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NORME COLPITE DALLA PRONUNCIA - DIVIETO DI APPLICAZIONE GIUDIZIALE - IMPLICAZIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 30, TERZO COMMA).
Testo
Con particolare riguardo all'applicazione giudiziale, il sistema positivamente adottato implica, per logica necessita', che le norme colpite da pronuncia di illegittimita' e alle quali e' pertanto vietato fare riferimento, sarebbero altrimenti applicabili, poiche' il divieto non avrebbe senso con riguardo a norme che gia' fossero di per se' insuscettibili di applicazione per ragioni diverse dalla loro dichiarata illegittimita'. In altri termini, il terzo comma dell'art. 30 della legge n. 87, in perfetta coerenza con quanto disposto dagli artt. 136 della Costituzione e 1 legge cost. n. 1 del 1948, implicitamente rinvia alle norme che regolano nel nostro ordinamento l'applicazione del diritto oggettivo ai casi concreti, cosi' come alle medesime norme rinvia l'art. 23 della stessa legge n. 87, quando richiede che la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in un giudizio e rimessa a questa Corte, sia rilevante per la definizione del giudizio, demandandone il relativo apprezzamento al giudice davanti al quale pende la causa.
Con particolare riguardo all'applicazione giudiziale, il sistema positivamente adottato implica, per logica necessita', che le norme colpite da pronuncia di illegittimita' e alle quali e' pertanto vietato fare riferimento, sarebbero altrimenti applicabili, poiche' il divieto non avrebbe senso con riguardo a norme che gia' fossero di per se' insuscettibili di applicazione per ragioni diverse dalla loro dichiarata illegittimita'. In altri termini, il terzo comma dell'art. 30 della legge n. 87, in perfetta coerenza con quanto disposto dagli artt. 136 della Costituzione e 1 legge cost. n. 1 del 1948, implicitamente rinvia alle norme che regolano nel nostro ordinamento l'applicazione del diritto oggettivo ai casi concreti, cosi' come alle medesime norme rinvia l'art. 23 della stessa legge n. 87, quando richiede che la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in un giudizio e rimessa a questa Corte, sia rilevante per la definizione del giudizio, demandandone il relativo apprezzamento al giudice davanti al quale pende la causa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 136
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte