Sentenza 49/1970 (ECLI:IT:COST:1970:49)
Massima numero 4939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
25/03/1970; Decisione del
25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 49/70 F. LEGGE - EFFICACIA NEL TEMPO - PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM - EFFETTI - INTERPRETAZIONE - LIMITI DERIVANTI DALLA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE. (COD. CIV., ART. 11 DELLE PRELEGGI; R.D. 28 MAGGIO 1931, N. 602, ART. 65; D.P.R. 8 AGOSTO 1955, N. 666, ART. 16).
SENT. 49/70 F. LEGGE - EFFICACIA NEL TEMPO - PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM - EFFETTI - INTERPRETAZIONE - LIMITI DERIVANTI DALLA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE. (COD. CIV., ART. 11 DELLE PRELEGGI; R.D. 28 MAGGIO 1931, N. 602, ART. 65; D.P.R. 8 AGOSTO 1955, N. 666, ART. 16).
Testo
Il principio che si suole esprimere con il brocardo "tempus regit actum", ricavabile dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al Cod. civ. e dagli artt. 65 del R.D. 28 maggio 1931, n. 602 e 16 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, significa che la validita' degli atti e' e rimane regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione e percio', lungi dall'escludere, postula al contrario che a tale legge gli operatori giuridici debbano fare riferimento quando siano da valutare atti anteriormente compiuti. Postula, in altre parole, che, se non fosse intervenuta pronuncia di illegittimita' costituzionale di norme disciplinanti la formazione di determinati atti, proprio alla stregua di tali norme dovrebbe in prosieguo operarsi, se e quando tuttora possibile, la valutazione degli atti posti in essere nel tempo in cui quelle erano in vigore: cio' che, invece, e' vietato dopo la pubblicazione della sentenza di questa Corte, che dalle norme stesse abbia accertato erga omnes la incostituzionalita'.
Il principio che si suole esprimere con il brocardo "tempus regit actum", ricavabile dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al Cod. civ. e dagli artt. 65 del R.D. 28 maggio 1931, n. 602 e 16 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, significa che la validita' degli atti e' e rimane regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione e percio', lungi dall'escludere, postula al contrario che a tale legge gli operatori giuridici debbano fare riferimento quando siano da valutare atti anteriormente compiuti. Postula, in altre parole, che, se non fosse intervenuta pronuncia di illegittimita' costituzionale di norme disciplinanti la formazione di determinati atti, proprio alla stregua di tali norme dovrebbe in prosieguo operarsi, se e quando tuttora possibile, la valutazione degli atti posti in essere nel tempo in cui quelle erano in vigore: cio' che, invece, e' vietato dopo la pubblicazione della sentenza di questa Corte, che dalle norme stesse abbia accertato erga omnes la incostituzionalita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte