Sentenza 50/1970 (ECLI:IT:COST:1970:50)
Massima numero 4941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
25/03/1970; Decisione del
25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 50/70 A. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 101, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - NON ESCLUDE CHE LA LEGGE OBBLIGHI IL GIUDICE DI RINVIO AD UNIFORMARSI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL PUNTO DI DIRITTO - COD. PROC. PEN., ART. 546, PRIMO COMMA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 50/70 A. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 101, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - NON ESCLUDE CHE LA LEGGE OBBLIGHI IL GIUDICE DI RINVIO AD UNIFORMARSI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL PUNTO DI DIRITTO - COD. PROC. PEN., ART. 546, PRIMO COMMA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La Costituzione, legando il giudice alla legge, vuole assoggettarlo, non solo al vincolo di una norma che specificatamente contempli la fattispecie da decidere, ma altresi' alle valutazioni che la legge da' dei rapporti, degli atti e dei fatti, e al rispetto degli effetti che ne desume; in tal caso, e' sempre alla legge che il giudice si collega quando armonizza la sua decisione alle dette valutazioni. Non e' percio' un sofisma affermare che la pronunzia giudiziaria si mantiene sotto l'imperio della legge anche se questa dispone che il giudice formi il suo convincimento avendo riguardo a cio' che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa: ogni limite posto dalla legge all'esercizio di poteri o di funzioni e' legittimo fino a quando non vulneri un precetto costituzionale.
La Costituzione, legando il giudice alla legge, vuole assoggettarlo, non solo al vincolo di una norma che specificatamente contempli la fattispecie da decidere, ma altresi' alle valutazioni che la legge da' dei rapporti, degli atti e dei fatti, e al rispetto degli effetti che ne desume; in tal caso, e' sempre alla legge che il giudice si collega quando armonizza la sua decisione alle dette valutazioni. Non e' percio' un sofisma affermare che la pronunzia giudiziaria si mantiene sotto l'imperio della legge anche se questa dispone che il giudice formi il suo convincimento avendo riguardo a cio' che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa: ogni limite posto dalla legge all'esercizio di poteri o di funzioni e' legittimo fino a quando non vulneri un precetto costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte