Esecuzione penale - Pene pecuniarie inflitte dal Giudice di pace - Conversione per insolvibilità del debitore - Giudice competente - Magistrato di sorveglianza - Denunciato eccesso di delega - Norma speciale rispetto ad altra, su cui è stata sollevata questione dichiarata non fondata - Conseguente difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 299 del d.P.R. 2002, n. 113 del 2002, trasfuso nell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuiva al giudice di pace, in funzione di giudice dell'esecuzione, la competenza in tema di conversione per insolvibilità del condannato delle pene pecuniarie inflitte dallo stesso giudice onorario. La riscontrata infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238-bis, commi 2, 5, 6 e 7, del d.P.R. n. 115 del 2002, logicamente pregiudiziali a quella indicata, rende quest'ultima priva di rilevanza. Nel caso di specie, infatti, data la prevalenza della norma generale, l'eventuale accoglimento della questione dell'art. 299 del d.lgs. n. 113 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, non potrebbe produrre effetti nel giudizio principale, il quale continuerebbe ad essere regolato dall'art. 238-bis, con la conseguenza che la competenza per la conversione della pena pecuniaria irrogata dal giudice di pace rimarrebbe in capo al rimettente. (Precedente citato: sentenza n. 212 del 2003).
Nonostante la generale accettazione sul piano operativo del principio di prevalenza della legge speciale sulla legge generale successiva (lex specialis etiamsi prior derogat generali etiamsi posteriori), la risoluzione dell'eventuale conflitto fra criterio di specialità e criterio cronologico non vede l'incondizionata prevalenza del primo, non avendo esso rango costituzionale, né valore assoluto come criterio di risoluzione delle antinomie. (Precedente citato: sentenza n. 503 del 2000).Nell'ipotesi di successione di una legge generale ad una legge speciale, non è vera in assoluto la massima che lex posterior generalis non derogat priori speciali: giacché i limiti del detto principio vanno di volta in volta sempre verificati alla stregua dell'intenzione del legislatore. E non è escluso che in concreto l'interpretazione della voluntas legis, da cui dipende la soluzione del problema di successione di norme, evidenzi una latitudine della legge generale posteriore, tale da non tollerare eccezioni, neppure da parte di leggi speciali che restano, in tal modo, tacitamente abrogate. (Precedenti citati: sentenze n. 274 del 1997, n. 41 del 1992, n. 345 del 1987 e n. 29 del 1976).