Sentenza 50/1970 (ECLI:IT:COST:1970:50)
Massima numero 4943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
25/03/1970; Decisione del
25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 50/70 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO SULLE IMPUGNAZIONI - COD. PROC. PEN., ART. 546, PRIMO COMMA - SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL PUNTO DI DIRITTO - FUNZIONE, NATURA, EFFETTI NEI CONFRONTI DEL PROCESSO DI RINVIO - SVOLGIMENTO DI UNA FASE PROCESSUALE SULLA BASE DEI RISULTATI DI ALTRA PRECEDENTE - CRITERIO DI POLITICA GIUDIZIARIA - INSINDACABILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 28).
SENT. 50/70 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO SULLE IMPUGNAZIONI - COD. PROC. PEN., ART. 546, PRIMO COMMA - SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL PUNTO DI DIRITTO - FUNZIONE, NATURA, EFFETTI NEI CONFRONTI DEL PROCESSO DI RINVIO - SVOLGIMENTO DI UNA FASE PROCESSUALE SULLA BASE DEI RISULTATI DI ALTRA PRECEDENTE - CRITERIO DI POLITICA GIUDIZIARIA - INSINDACABILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 28).
Testo
L'art. 546 c.p.p., nella sua sostanza e nelle sue conseguenze, altro non fa che determinare l'oggetto del processo di rinvio; vuole cioe' che tale processo, riguardo al punto risoluto dalla Cassazione, si svolga per riportare al fatto la regola che e' stata rilevata, in modo che la sentenza della Corte suprema abbia un suo effetto concreto; e necessariamente ne risulta che la materia del giudizio di rinvio, sul punto predetto, si restringe al trarre le conseguenze della intervenuta rescissione. Assolve ad un'esigenza logica prima che giuridica la legge che traccia le linee del procedimento in modo che esso abbia a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di atti di valore definitivo, cosi' da impedire la perpetuazione dei giudizi; e la scelta che all'uopo fa la legge, quando chiude una fase processuale e ne fa proseguire un'altra che poggia sui risultati della prima, attiene a criteri di politica giudiziaria, di per se' soli insindacabili nella sede di legittimita' costituzionale.
L'art. 546 c.p.p., nella sua sostanza e nelle sue conseguenze, altro non fa che determinare l'oggetto del processo di rinvio; vuole cioe' che tale processo, riguardo al punto risoluto dalla Cassazione, si svolga per riportare al fatto la regola che e' stata rilevata, in modo che la sentenza della Corte suprema abbia un suo effetto concreto; e necessariamente ne risulta che la materia del giudizio di rinvio, sul punto predetto, si restringe al trarre le conseguenze della intervenuta rescissione. Assolve ad un'esigenza logica prima che giuridica la legge che traccia le linee del procedimento in modo che esso abbia a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di atti di valore definitivo, cosi' da impedire la perpetuazione dei giudizi; e la scelta che all'uopo fa la legge, quando chiude una fase processuale e ne fa proseguire un'altra che poggia sui risultati della prima, attiene a criteri di politica giudiziaria, di per se' soli insindacabili nella sede di legittimita' costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte