Sentenza 50/1970 (ECLI:IT:COST:1970:50)
Massima numero 4945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  25/03/1970;  Decisione del  25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4941  4942  4943  4944  4946


Titolo
SENT. 50/70 E. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - PROCESSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - CONFIGURAZIONE COME PROCESSO DI IMPUGNAZIONE - LIMITI OGGETTIVI.

Testo
Il processo di cassazione, in origine istituito per la custodia di una legge avente vita a se' e per se', per una pronunzia cioe' data all'infuori di ogni interesse di parte e di qualsiasi riferimento a un caso concreto, e' stato poco alla volta, invece, riportato al giudizio sul caso (possibilita' di evitare il rinvio, di sostituire la propria motivazione a quella della sentenza impugnata, di controllare i vizi logici degli apprezzamenti di merito adottati da tale sentenza). E' oggi percio' accettata la configurazione del processo di cassazione come processo di impugnazione. Ma ogni processo di impugnazione riceve limiti da cio' che alle parti e' consentito di destinare ad un riesame.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte