Sentenza 50/1970 (ECLI:IT:COST:1970:50)
Massima numero 4946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
25/03/1970; Decisione del
25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 50/70 F. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - COSTITUZIONE, ART. 107, TERZO COMMA - DISTINZIONE DEI MAGISTRATI PER FUNZIONI - FINALITA' - FUNZIONI DEL GIUDICE DI RINVIO NELL'AMBITO DELLA COMPETENZA FISSATA DALLA LEGGE - VINCOLO DERIVANTE DALLA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL PUNTO DI DIRITTO - CONCORRE A DETERMINARE LE FUNZIONI DEL PRIMO MEDIANTE LA DIVISIONE DI FASI PROCESSUALI. (COD. PROC. PEN., ART. 546, PRIMO COMMA).
SENT. 50/70 F. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - COSTITUZIONE, ART. 107, TERZO COMMA - DISTINZIONE DEI MAGISTRATI PER FUNZIONI - FINALITA' - FUNZIONI DEL GIUDICE DI RINVIO NELL'AMBITO DELLA COMPETENZA FISSATA DALLA LEGGE - VINCOLO DERIVANTE DALLA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL PUNTO DI DIRITTO - CONCORRE A DETERMINARE LE FUNZIONI DEL PRIMO MEDIANTE LA DIVISIONE DI FASI PROCESSUALI. (COD. PROC. PEN., ART. 546, PRIMO COMMA).
Testo
L'art. 107, terzo comma, Cost., distinguendo i magistrati non per gradi, ma per funzioni, non ha altro scopo se non quello di provvedere sul loro stato giuridico, volendoli distaccare dall'ordinamento prima vigente, fondato su una scala di gradi; non ha percio' alcun nesso con il giudizio. Le funzioni del giudice sono infatti quelle dell'organo di cui fa parte o che compone; e quest'organo non puo' operare se non nell'ambito di una competenza fissata dalla legge o secondo la legge. Se, nel giudizio di rinvio, riguardo al punto di diritto posto dalla Cassazione, non si possono che trarre le conseguenze della pronuncia intervenuta, non si da' al giudice di cassazione il potere di invadere la funzione di altro giudice, ma si determina la funzione di quest'ultimo mediante la divisione del processo per fasi o stadi.
L'art. 107, terzo comma, Cost., distinguendo i magistrati non per gradi, ma per funzioni, non ha altro scopo se non quello di provvedere sul loro stato giuridico, volendoli distaccare dall'ordinamento prima vigente, fondato su una scala di gradi; non ha percio' alcun nesso con il giudizio. Le funzioni del giudice sono infatti quelle dell'organo di cui fa parte o che compone; e quest'organo non puo' operare se non nell'ambito di una competenza fissata dalla legge o secondo la legge. Se, nel giudizio di rinvio, riguardo al punto di diritto posto dalla Cassazione, non si possono che trarre le conseguenze della pronuncia intervenuta, non si da' al giudice di cassazione il potere di invadere la funzione di altro giudice, ma si determina la funzione di quest'ultimo mediante la divisione del processo per fasi o stadi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 107
co. 3
Altri parametri e norme interposte